Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni introdotte dagli articoli da 2 a 5 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi al funzionamento del Servizio sanitario nazionale e in particolare ai trasferimenti in favore delle ex aziende ospedaliero-universitarie.